AVVISO DEL 23/01/2021

NUOVE DISPOSIZIONI dal 18/01/2021 al 05/03/2021

Il Decreto del Presidente del Consiglio del 14 gennaio 2021 ha confermato l’individuazione di tre differenti “zone”, corrispondenti ad altrettanti scenari di rischio, per le quali sono previste specifiche misure restrittive per prevenire la diffusione del virus Covid-19 e istituisce inoltre, in conformità a quanto previsto dal Decreto Legge n. 2 del 14 gennaio 2021, una cosiddetta “zona bianca” nella quale si collocano le Regioni con un livello di rischio basso.

Fino al 15 febbraio 2021 restano vietati, su tutto il territorio nazionale, gli spostamenti tra regioni o province autonome diverse, tranne che per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute.

È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, e lo spostamento verso le seconde case ubicate in altra regione o provincia autonoma. Dal 16 gennaio 2021 è venuta meno l’esclusione di raggiungere le cosiddette seconde case (abitazioni non principali), anche in un'altra Regione o Provincia autonoma, pertanto ne è consentito fare rientro. Trattandosi di una possibilità limitata al "rientro", è possibile raggiungere le seconde case solo per coloro che possano comprovare di avere effettivamente avuto titolo per recarsi nello stesso immobile prima dell’entrata in vigore del DL 14 gennaio 2021, n.2. La casa di destinazione non deve comunque essere abitata da altre persone non appartenenti al nucleo familiare.

In base all’Ordinanza del Ministro della Salute del 22 gennaio 2021, dal 24 gennaio 2021 la Regione Lombardia, è in "zona arancione" fino al 31 gennaio 2021, con la limitazione del divieto  di spostamento fuori dal proprio comune di residenza,  salvo i casi previsti dalla normativa vigente (lavoro, salute, stato di necessità ed altri casi previsti) da autocertificarsi.

LIMITAZIONI PER I GIORNI IN ZONA GIALLA

Si applicano le disposizioni per le zone gialle. E' consentito spostarsi dalle 5 alle 22 senza necessità di motivare lo spostamento con la limitazione del divieto  di spostamento in entrata e in uscita verso altre regioni o province autonome, salvo i casi previsti dalla normativa vigente (lavoro, salute, stato di necessità) da autocertificarsi. Dalle 22 alle 5 sono vietati tutti gli spostamenti, ad eccezione di quelli motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute.

LIMITAZIONI PER I GIORNI IN ZONA ARANCIONE

Si applicano le disposizioni valide per le “zone arancioni”.

Sono quindi vietati tutti gli spostamenti in entrata e in uscita dal territorio regionale e tutti gli spostamenti in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, ad eccezione di quelli motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute.
Sono consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia. All’interno del proprio comune è consentito spostarsi dalle ore 5 alle ore 22 senza dover motivare lo spostamento. Dopo le ore 22 sono vietati tutti gli spostamenti, ad eccezione di quelli motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. Per giustificare gli spostamenti verso altre regioni o comuni diversi da quello di residenza, domicilio o abitazione, così come per gli spostamenti notturni, sarà necessario esibire una autodichiarazione.


LIMITAZIONI PER I GIORNI IN ZONA ROSSA

Si applicano le disposizioni valide per le “zone rosse”. Sono quindi vietati tutti gli spostamenti in entrata e in uscita dal territorio regionale, verso un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione e gli spostamenti all’interno del comune stesso, ad eccezione di quelli motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute.

Per giustificare gli spostamenti verso altre regioni o comuni diversi da quello di residenza, domicilio o abitazione, così come per gli spostamenti all’interno del proprio comune, (limitatamente ai soli casi previsti sopra richiamati) sarà necessario esibire una autodichiarazione.

Lo spostamento verso le abitazioni private è consentito una sola volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 05:00 e le ore 22:00, verso una sola abitazione ubicata nella medesima regione. Lo spostamento è consentito nei limiti di due persone, ulteriori rispetto a quelle già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi.

NORMATIVE SPECIFICHE PER LA REGIONE LOMBARDIA

 VALIDE FINO AL 31/01/2021

Per quanto attiene alla Regione Lombardia riportiamo quanto indicato sul sito istituzionale della stessa in materia di Sport, Attività Sportiva e Attività Motoria:

"Sono consentiti, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse o all’aperto senza la presenza di pubblico, soltanto gli eventi e le competizioni riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP), riguardanti gli sport individuali e di squadra organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali. Gli allenamenti degli atleti, professionisti e non professionisti, che devono partecipare a competizioni ed eventi riconosciuti di rilevanza nazionale sono consentiti a porte chiuse.

Resta sospeso lo svolgimento degli sport di contatto individuati con decreto 13.10.2020 del Ministro per le politiche giovanili e lo sport. Sono inoltre vietate tutte le gare, le competizioni e tutte le attività connesse agli sport di contatto anche di carattere amatoriale.

Presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, è consentito lo svolgimento esclusivamente all’aperto dell’attività sportiva di base e dell’attività motoria in genere, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, in conformità con le linee guida emanate dall'Ufficio per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), con la prescrizione che è interdetto l'uso di spogliatoi interni a detti circoli.

Restano chiuse palestre, piscine, centri natatori, centri benessere e centri termali (fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative o terapeutiche).

È consentito lo svolgimento di attività sportiva o attività motoria all'aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per l’attività motoria, fatti salvi i casi in cui sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti".

EVENTI E MANIFESTAZIONI SPORTIVE CSI IN REGIONE LOMBARDIA

 Allo stato attuale, gli eventi e le competizioni ufficiali del CSI Lombardia (Comitato Regionale e Territoriali) relativi agli Sport di Squadra, sono sospesi, come da decisione Regionale CSI del 15/01/2021, fino al 07/02/2021 compreso.

Per quanto attiene agli eventi e alle manifestazioni degli Sport Individuali, nel rispetto delle normative governative vigenti, quindi limitatamente alle situazioni di cui all'art. 1 comma 10 lettera e) del DPCM del 14/01/2021, le stesse, non risultano più sospese.

ATTIVITA' SPORTIVA NELLE TRE AREE DI RISCHIO

Per quanto attiene alla questione relativa agli allenamenti,  si inoltra una breve nota indicativa desunta dal combinato disposto tra quanto pubblicato sul sito istituzionale dell'Ufficio Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri (Misure per lo Sport nelle tre fasce di rischio), aggiornata a seguito del DPCM del 14/01/2021 e il sito istituzionale della Regione Lombardia:

Per quanto riguarda il rischio medio (zona gialla) lo svolgimento dell’attività sportiva non subisce ulteriori restrizioni rispetto a quanto stabilito dalle precedenti normative, compreso il divieto dell’utilizzo degli spogliatoi dei centri sportivi di cui all'art. 1 comma 10 lettera f) del DPCM del 14/01/2021 e nel rispetto degli orari di “coprifuoco” anche per l’attività sportiva.

Pertanto: è consentito svolgere l'attività sportiva e motoria all'aperto e nei centri sportivi all'aperto. Restano sospese le attività di palestre e piscine. Non sono consentiti gli sport di contatto (allenamenti compresi) salvo che in forma individuale e all’aperto.

Per quanto attiene  il rischio di  elevata gravità (zona arancione), sono valide le disposizioni della zona gialla, ad eccezione del fatto che l’attività sportiva non si potrà svolgere al di fuori del proprio Comune di residenza, salvo che per le situazioni indicate all’art. 2, comma 4, lettera b) del DPCM dl 14/01/2021.

Per quanto riguarda le Regioni caratterizzate da massima gravità (zona rossa) è previsto il divieto di ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o per motivi di salute.

L’attività motoria è consentita solo in prossimità della propria abitazione, nel rispetto della distanza di almeno un metro da altre persone e con obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezioni individuali.

L’attività sportiva è possibile solo all’aperto e in forma individuale e può essere svolta, con l’osservanza del distanziamento interpersonale di almeno due metri e del divieto di assembramento, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, non necessariamente ubicati in prossimità della propria abitazione. Non è più praticabile all’aperto presso centri o circoli sportivi.

Sono sospesi tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli Enti di promozione sportiva

ATTIVITA' SPORTIVA RICONOSCIUTA DI INTERESSE NAZIONALE

(art. 1 comma 10 lettera e) del DPCM 14/01/2021

In ogni caso, quindi in tutte  e tre le zone (gialla, arancione, rossa) restano consentiti gli eventi e le competizioni,  riconosciuti di interesse nazionale con provvedimento del Coni e del Cip, riguardanti gli sport individuali e di squadra organizzati dalle rispettive Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva (art. 1 Comma 10 lettera e) del DPCM del 14/01/2021), da svolgersi all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico. Le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra, partecipanti alle competizioni riconosciute di interesse nazionale, muniti di tessera agonistica, sono consentite a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli sanitari.

Gli eventi e le competizioni riconosciuti di interesse nazionale sono quelli oggetto di provvedimento del CONI o del CIP reperibili all'indirizzo https://www.coni.it/it/speciale-covid-19/eventi-e-competizioni-di-livello-agonistico-ericonosciuti-di-preminente-interesse-nazionale.html .

Si invita, pertanto a far riferimento ai  requisiti, ai criteri, alle modalità indicate dalla Direzione Tecnica Nazionale CSI, nel Comunicato Ufficiale n. 9 del 22/01/2021 e nel relativo allegato 1) allo stesso che si allega, nonché alle specifiche discipline sportive e categorie individuate nel documento “Categorie d’età stagione sportiva 2020/2021” reperibile all’indirizzo: https://www.csi-net.it/index.php?action=websezione&idWEBSezione=2  (menu “Documenti”).


Agrate Brianza, 23/01/2021

Paolo Fasani
Presidente Regionale
CSI Lombardia

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