A partire da sabato 6 marzo 2021 sono entrate in vigore le misure previste dal nuovo DPCM del 02 Marzo 2021, che resterà efficace fino a martedì 6 aprile 2021 compreso.  Il DPCM, firmato il 2 marzo 2021, conferma l’individuazione di quattro differenti “zone” (bianca, gialla, arancione, rossa), che corrispondono a diversi scenari di rischio.

In base all’Ordinanza del Ministro della Salute del 12 marzo 2021, a partire da lunedì 15 marzo 2021 la Lombardia è collocata in “zona rossa” per un periodo di 15 giorni.
Il decreto legge n. 15 del 23 febbraio 2021 conferma, su tutto il territorio nazionale, il divieto di effettuare spostamenti tra regioni o province autonome fino al 27 marzo, tranne che per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione.

Il Decreto Legge n. 30 del 13 marzo 2021 individua ulteriori misure in considerazione della maggiore diffusività del virus e delle sue varianti, oltre a misure specifiche valide durante il periodo pasquale. Nei giorni 3, 4 e 5 aprile 2021, fatta eccezione per le Regioni o Province autonome collocate in “zona bianca”, le disposizioni previste per la zona rossa si applicheranno su tutto il territorio nazionale.

Il Decreto Legge entra in vigore dal 15 marzo 2021 e resterà efficace fino al 6 aprile 2021.

LIMITAZIONI PER I GIORNI IN ZONA GIALLA

Si applicano le disposizioni per le zone gialle. E' consentito spostarsi dalle 5 alle 22 senza necessità di motivare lo spostamento con la limitazione del divieto di spostamento (almeno fino al 27/03/2021) in entrata e in uscita verso altre regioni o province autonome, salvo i casi previsti dalla normativa vigente (lavoro, salute, stato di necessità) da autocertificarsi. Dalle 22 alle 5 sono vietati tutti gli spostamenti, ad eccezione di quelli motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute.

LIMITAZIONI PER I GIORNI IN ZONA ARANCIONE

Si applicano le disposizioni valide per le “zone arancioni”.

Sono quindi vietati tutti gli spostamenti in entrata e in uscita dal territorio regionale e tutti gli spostamenti in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, ad eccezione di quelli motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili, nel proprio comune.
All’interno del proprio comune è consentito spostarsi dalle ore 5 alle ore 22 senza dover motivare lo spostamento. Dopo le ore 22 sono vietati tutti gli spostamenti, ad eccezione di quelli motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. Per giustificare gli spostamenti verso altre regioni o comuni diversi da quello di residenza, domicilio o abitazione, così come per gli spostamenti notturni, sarà necessario esibire una autodichiarazione.

Per i territori ricadenti in zona"arancione rafforzato" si applicano le disposizioni previste nella  zona arancione a cui si aggiungono le ulteriori restrizioni previste dalle specifiche ordinanze regionali o comunali.

LIMITAZIONI PER I GIORNI IN ZONA ROSSA

Si applicano le disposizioni valide per le “zone rosse”. Sono quindi vietati tutti gli spostamenti in entrata e in uscita dal territorio regionale, verso un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione e gli spostamenti all’interno del comune stesso, ad eccezione di quelli motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute.

Per giustificare gli spostamenti verso altre regioni o comuni diversi da quello di residenza, domicilio o abitazione, così come per gli spostamenti all’interno del proprio comune, (limitatamente ai soli casi previsti sopra richiamati) sarà necessario esibire una autodichiarazione.

Lo spostamento verso le abitazioni private è consentito una sola volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 05:00 e le ore 22:00, verso una sola abitazione ubicata nella medesima regione. Lo spostamento è consentito nei limiti di due persone, ulteriori rispetto a quelle già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi.

NORMATIVE SPECIFICHE PER LA REGIONE LOMBARDIA

VALIDE FINO AL 06/04/2021

Per quanto attiene alla Regione Lombardia riportiamo quanto indicato sul sito istituzionale della stessa in materia di Sport, Attività Sportiva e Attività Motoria:

Sono sospese le attività sportive, comprese quelle che si svolgono nei centri sportivi all’aperto, così come tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di promozione sportiva. Restano consentiti gli eventi e le competizioni di livello agonistico riconosciuti di interesse nazionale da CONI e CIP.

Restano chiuse palestre, piscine, centri natatori, centri benessere e centri termali.

È consentito svolgere individualmente attività motoria all'aperto in prossimità della propria abitazione, purché nel rispetto della distanza di sicurezza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie (salvo che per le persone escluse da tale obbligo).

È altresì consentito lo svolgimento di attività sportiva all’aperto in forma individuale.

 

ATTIVITA' SPORTIVA NELLE TRE AREE DI RISCHIO

Per quanto attiene alla questione relativa agli allenamenti,  si inoltra una breve nota indicativa desunta dal combinato disposto tra quanto pubblicato sul sito istituzionale dell'Ufficio Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri (Misure per lo Sport nelle tre fasce di rischio), aggiornata a seguito del DPCM del 02/03/2021, fermo restando le specifiche normative valide fino al 06/04/2021 previste per la Regione Lombardia:

Per quanto riguarda il rischio medio (zona gialla) lo svolgimento dell’attività sportiva non subisce ulteriori restrizioni rispetto a quanto stabilito dalle precedenti normative, compreso il divieto dell’utilizzo degli spogliatoi dei centri sportivi di cui all'art.  17 del DPCM del 02/03/2021 e nel rispetto degli orari di “coprifuoco” anche per l’attività sportiva.

Pertanto: è consentito svolgere l'attività sportiva e motoria all'aperto e nei centri sportivi all'aperto. Restano sospese le attività di palestre e piscine. Non sono consentiti gli sport di contatto (allenamenti compresi), salvo che in forma individuale e all’aperto.

Sono ammesse gli eventi e le competizioni di livello agonistico riconosciuti di  preminenza interesse nazionale dal CONI e dal CIP di cui all'art. 18 del DPCM del 02/03/2021.

Per quanto attiene  il rischio di  elevata gravità (zona arancione), sono valide le disposizioni della zona gialla, ad eccezione del fatto che l’attività sportiva non si potrà svolgere al di fuori del proprio Comune di residenza, salvo che per le situazioni indicate all’art. 18 del DPCM del 02/03/2021.

Per quanto riguarda le Regioni caratterizzate da massima gravità (zona rossa) è previsto il divieto di ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o per motivi di salute.

L’attività motoria è consentita solo in prossimità della propria abitazione, nel rispetto della distanza di almeno un metro da altre persone e con obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezioni individuali.

L’attività sportiva è possibile solo all’aperto e in forma individuale e può essere svolta, con l’osservanza del distanziamento interpersonale di almeno un metro e del divieto di assembramento.

Non è più praticabile all’aperto presso centri o circoli sportivi.

Sono sospesi tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli Enti di promozione sportiva e, conseguentemente sono sospesi anche gli allenamenti degli Atleti degli EPS.

 

ATTIVITA' SPORTIVA RICONOSCIUTA DI INTERESSE NAZIONALE

Art. 18 del DPCM 02/03/2021

Nelle zone gialla e arancione restano consentiti gli eventi e le competizioni,  riconosciuti di interesse nazionale con provvedimento del Coni e del Cip, riguardanti gli sport individuali e di squadra organizzati dalle rispettive Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva (art. 18 del DPCM del 02/03/2021), da svolgersi all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico. Le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra, partecipanti alle competizioni riconosciute di interesse nazionale, muniti di tessera agonistica, sono consentite a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli sanitari.

Gli eventi e le competizioni riconosciuti di interesse nazionale sono quelli oggetto di provvedimento del CONI o del CIP reperibili all'indirizzo https://www.coni.it/it/speciale-covid-19/eventi-e-competizioni-di-livello-agonistico-ericonosciuti-di-preminente-interesse-nazionale.html .

Si invita, pertanto a far riferimento ai  requisiti, ai criteri, alle modalità indicate dalla Direzione Tecnica Nazionale CSI, nel Comunicato Ufficiale n. 9 del 22/01/2021 e n. 10 del 03/02/2021, nei relativi allegati allo stesso, nonché alle specifiche discipline sportive e categorie individuate nel documento “Categorie d’età stagione sportiva 2020/2021” reperibile all’indirizzo: https://www.csi-net.it/index.php?action=websezione&idWEBSezione=2  (menu “Documenti”).

 Agrate Brianza, 15/03/2021

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